Statuto


Art.1
Fondazione
Secondo la volontà espressa da Gianfranco Dioguardi, nato a Bari il 25 giugno 1938, viene costituita la “Fondazione Gianfranco Dioguardi” con sede in Bari, al viale Japigia numero 188, presso “UNIVERSUS-CSEI- Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione”, così motivata dal suo fondatore: “Identifico nel mio nome la Fondazione alla quale impongo l’obiettivo di onorare il ricordo di Saverio e Maria Dioguardi, perché intendo assumere su me stesso il compito e la responsabilità di tramandare ai posteri la loro memoria attraverso questa iniziativa. Mio Padre e mia Madre hanno saputo trasferire alla loro posterità l’educazione del sapere e la verità del fare ed io sono stato chiamato ad interpretare il loro insegnamento rispettivamente il 22 novembre 1961 e il 6 novembre 1963. Novembre è così diventato per me un mese fatidico, carico di aspettative: si attende il compimento della certezza della storia dell’anno oramai quasi trascorso e, nello stesso tempo, si covano i germi della speranza riposta nel futuro del nuovo ciclo annuale. La Fondazione nasce proprio in questo mese di Novembre 1991, a trent’anni dalla scomparsa di mio Padre ed a ventotto anni da quella di mia Madre, mentre mi addentro nell’inverno della vecchiezza, temperato dalla speranza che i germi di cultura e di esperienze accumulate possano servire a stimolare le nuove primavere della posterità, chiamata ancora una volta ad interpretare il mistero dell’esistenza”.


Art. 2
Finalità della Fondazione
La Fondazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo esclusivo di promuovere i processi di accumulazione e di diffusione della cultura attraverso:
a) la formazione di biblioteche e il loro accrescimento per promuovere la conservazione del sapere e la sua diffusione;
b) lo sviluppo del concetto di imprenditorialità per promuovere la diffusione di una cultura del fare economico che sia anche in grado di trasferire l’educazione del sapere. In particolare, dovrà essere conservata ed incrementata la biblioteca costituita dal fondatore e gli obiettivi generali della fondazione dovranno essere perseguiti favorendo una maggiore integrazione culturale e sociale fra il nord e il Mezzogiorno d’Italia. La Fondazione potrà per questo svolgere alcune specifiche iniziative fra le quali:
a) promuovere occasioni eccellenti di crescita culturale per coloro che operano sia nell’ambito delle biblioteche sia nelle imprese, anche istituendo apposite borse di studio;
b) compiere una selezione annuale di opere pubblicate oramai in numero ridondante per segnalare quelle ritenute di concreto e straordinario interesse al fine di diffonderle attraverso adeguate iniziative;
c) organizzare attività didattiche rivolte a soggetti interessati, quali imprenditori e studenti di ogni ordine e grado, promuovendo lezioni, conferenze, seminari, rassegne, workshop e laboratori;
d) promuovere attività editoriali. La Fondazione può pubblicare cataloghi, saggi e monografie avvalendosi della collaborazione di case editrici e partecipare ad altre edizioni in qualità di ente patrocinatore;
e) promuovere il collegamento con altre fondazioni al fine di creare una “rete” territoriale, in grado di porsi quale anello di congiunzione tra le altre Istituzioni;
f) promuovere attività di ricerca attraverso progetti innovativi nei diversi settori della cultura quali, come esempio, quello economico, sociale, imprenditoriale, architettonico, artistico, industriale, scientifico e storico. Questi campi di indagine possono essere espletati in ambito universitario e comunque in contesti pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali;
g) realizzare eventi espositivi, attraverso mostre tematiche legate all’esposizione non solo dei beni della Fondazione ma anche dei patrimoni di altri Enti e Istituzioni, con cui si auspicano sinergie. Questi eventi possono dividersi in: mostre bibliografiche; mostre d’arte, d’architettura e di scienza;
h) promuovere l’istituzione di premi di laurea, borse di studio e concorsi nell’ambito dei settori di proprio interesse;
i) promuovere la gestione di spazi pubblici, in modalità temporanea o permanente, al fine di svolgere attività culturali in autonomia o in associazione con altri enti pubblici o privati;
l) promuovere collaborazioni con enti pubblici o privati, imprese e istituzioni varie interessate agli obiettivi statutari.
La Fondazione assumerà perciò tutte le iniziative idonee al conseguimento del proprio scopo e favorirà attività che siano direttamente o indirettamente connesse con esso, ivi compreso l’acquisto di immobili in cui svolgere la propria attività o nei quali impiegare eventuali liquidità. La Fondazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle innanzi specificate.


Art. 3
Centro Studi
La Fondazione, al fine di svolgere le proprie attività, può istituire un Centro Studi, a cui delegare il compito di pianificare, organizzare e attuare programmi di natura culturale e imprenditoriale connessi al proprio scopo istituzionale, nonché attività accessorie in quanto complementari e integrative rispetto ad esso. I componenti del Centro Studi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi componenti.


Art. 4
Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla Biblioteca istituita da Gianfranco Dioguardi ed assegnata alla Fondazione all’atto della sua costituzione. La Biblioteca comprende opere letterarie ed artistiche di varia natura come risulta dall’inventario della Dott.sa Emanuela Angiuli, redatto in data 25 novembre 1991, che ha il valore ivi dichiarato di lire 690.000.000 (seicentonovantamilioni);
b) da un fondo di dotazione di lire 100.000.000 messo a disposizione dal fondatore Gianfranco Dioguardi;
c) la Fondazione potrà ricevere donazioni, lasciti ed erogazioni di qualsiasi specie –ivi comprese azioni o quote di società di capitali– senza che ciò comporti per i donanti alcun diritto di divenire co-fondatori o di far parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.


Art. 5
Entrate
Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dal reddito del patrimonio;
b) dalle somme che Gianfranco Dioguardi verserà annualmente e secondo la propria discrezionalità a copertura di parte o di tutte le spese di gestione della Fondazione;
c) dai versamenti effettuati dai frequentatori della Biblioteca;
d) dai versamenti o contributi effettuati da sostenitori della Fondazione;
e) dai proventi rivenienti dalle attività direttamente o indirettamente svolte dalla Fondazione.


Art. 6
Sede
La sede amministrativa della Fondazione è in Bari, al viale Japigia numero 188, presso “UNIVERSUS-CSEI- Consorzio Univer-sitario per la Formazione e l’Innovazione”. Suoi uffici possono essere istituiti in altre città sia italiane sia straniere.


Art. 7
Presidente Onorario
La carica di Presidente Onorario è conferita al Fondatore, professor Gianfranco Dioguardi. Il Presidente Onorario sovraintenderà alle attività istituzionali e allo sviluppo dell’attività della Fondazione. Parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.


Art. 8
Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Centro Studi.


Art. 9
Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione può essere costituito da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che durano in carica per cinque anni e sono riconfermabili. I componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati dal I successivi, dopo la scadenza del primo mandato, saranno nominati per cooptazione dagli stessi consiglieri in carica, su proposta del Fondatore. Analoga procedura sarà eseguita qualora per motivi di età, di salute o per gravi conflitti di interesse si renda eventualmente necessaria la sostituzione di un Consigliere.


Art. 10
Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 3 volte all’anno. Esso delibera riguardo all’amministrazione dei beni della Fondazione, alla organizzazione ed al funzionamento dei servizi promossi dalla Fondazione, regola i rapporti con il personale, determina le strategie ed i programmi generali inerenti allo scopo istituzionale e ha qualunque potere necessario ad assicurare la gestione della Fondazione ed il suo sviluppo. In particolare, ha l’obbligo di predisporre ed approvare entro il 31 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 30 giugno il bilancio consuntivo;
a) dispone il più conveniente impiego dei fondi in titoli di stato, azioni ed obbligazioni o in immobili; acquista libri e fondi librari ed ogni attrezzatura di archivio e biblioteca;
b) accetta, nelle forme di legge, contributi, donazioni, lasciti di terzi;
c) nomina il segretario della Fondazione, al quale compete l’incarico di gestire i locali sociali, catalogare le spese e le pubblicazioni, curare la tenuta
dei libri contabili e amministrativi e disciplinare la frequenza e la utilizzazione della biblioteca.
e) istituisce il Centro Studi. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione scritta del Presidente; in caso di impedimento di questi, su convocazione del Consigliere più anziano.
Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio risulteranno dal Verbale sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio può delegare ad un Consigliere lo svolgimento di particolari incarichi per settori specifici. La carica di Consigliere è retribuita ai sensi di espressa delibera consigliare in considerazione delle contingenti esigenze economico-finanziarie della Fondazione e dell’impegno effettivamente profuso. È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese. Il Consiglio di Amministrazione approva, a maggioranza dei suoi componenti, i provvedimenti per la costituzione, per la organizzazione e il funzionamento del Centro Studi.


Art. 11
Presidente
Il Consiglio di Amministrazione nominerà, nel suo interno, un Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio. Il Presidente è riconfermabile. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data dell’avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e, nell’ambito dei propri poteri, di rilasciare procure speciali.


Art. 12
Segretario generale
La Fondazione può dotarsi di un Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche al di fuori dei suoi componenti, che, sotto la supervisione del Presidente, coordina le attività del Centro Studi, con mansioni propositive rispetto ai programmi e alle iniziative promosse dalla Fondazione.


Art. 13
Modificazioni statutarie
Le modificazioni al presente statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti, previo l’assenso del Fondatore finchè in vita. Le modifiche sono approvate dalla autorità governativa ai sensi dell’articolo 16 del Codice Civile. Nel caso in cui il Fondatore disponga per testamento modifiche statutarie, esse dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.


Art. 14
Trasformazione o estinzione della Fondazione
In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio dovrà essere devoluto al fondatore se ancora in vita, e in caso di premorienza agli eredi legittimi e/o testamentari.

 

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicheranno gli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del Codice Civile.

 

Firmato:
Vito Albino
Nicola Costantino
Gianfranco Dioguardi
Carla Daniela Garbagnati
Francesco Maggiore
Vincenzo Maiorano
Notaio:
Carlo Guaragnella.